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14/02/2024

Contributo in favore del genitore separato

Si comunica che a partire dal 12 febbraio 2024 è possibile presentare la domanda per l’erogazione di un contributo in favore del genitore separato o divorziato o non convivente.

Il Dipartimento per le politiche della famiglia – Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2022, avvia la procedura per l’erogazione di un contributo al genitore separato o divorziato o non convivente, in stato di bisogno, che non abbia ricevuto, del tutto o in parte, l’assegno di mantenimento a causa dell’inadempienza del genitore o del coniuge o del convivente che vi era tenuto, dovuta all’incapacità a provvedervi, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica di COVID-19, per effetto della quale ha cessato, ridotto o sospeso la propria attività lavorativa nel periodo 8 marzo 2020-31 marzo 2022.

Destinatari

Il contributo è erogato esclusivamente al genitore separato, divorziato o non convivente, che non abbia ricevuto l’assegno di mantenimento per sé e per i figli minorenni o maggiorenni portatori di handicap grave, o lo abbia ricevuto in maniera parziale nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2022, data nella quale è venuto a cessare lo stato di emergenza.

Requisiti per accedere al contributo

Per accedere al contributo, il genitore richiedente deve dimostrare di essere in stato di bisogno e di essere convivente con figli minorenni o maggiorenni portatori di handicap grave alla data della mancata percezione dell’assegno. Ai fini della individuazione dei criteri per lo stato di bisogno, il reddito del genitore richiedente, relativo all’anno di mancata o ridotta corresponsione del mantenimento, deve essere inferiore o uguale all'importo di euro 8.174,00.

Come fare per inviare la domanda

La domanda deve essere inviata attraverso la piattaforma telematica presente sul sito dell’Inps www.inps.it, alla voce “punto di accesso alle prestazioni non pensionistiche”. Alla piattaforma si accede tramite SPID, CIE o CNS. La domanda non può essere presentata per il tramite di intermediari di fiducia o CAF.

Termine per la presentazione della domanda

Le domande di richiesta del contributo devono pervenire entro il 31 marzo 2024.

Indirizzo di contatto

Eventuali richieste di informazioni o di chiarimenti possono essere formulate al Dipartimento per le politiche della famiglia all’indirizzo di posta elettronica dipofam@governo.it. Tale modalità di contatto ha carattere esclusivo.

Responsabile del procedimento è il dirigente-coordinatore del Servizio I - Interventi a favore della natalità e a sostegno della genitorialità del Dipartimento per le politiche della famiglia, via Quattro novembre 144, 00187, ROMA.

Fonte normativa del contributo

Contributo a valere sulle risorse del “Fondo per la continuità di erogazione dell’assegno di mantenimento ai genitori separati o divorziati”, ai sensi dell’articolo 12-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 come modificato dall’articolo 9 -bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.

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